martedì 2 febbraio 2010

Pubblicità professionale e decreto Bersani: illegittimo potere inibitorio dell’Ordine

Il TAR Emilia Romagna-Bologna, sez. II, con sentenza 12.01.2010 n° 16 sancisce l’ illegittimità della delibera con cui un Ordine professionale ha intimato ad alcune società di cessare le iniziative pubblicitarie intraprese in merito alla loro attività professionale in ambito odontoiatrico.

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martedì 26 gennaio 2010

Lettera al Consiglio dei geologi della Regione Campania

al Consiglio dell’Ordine dei Geologi
della Regione Campania
Via Stendhal, 23
80133 NAPOLI



e p.c.

al Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 ROMA

al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio III - Reparto II - Libere Professioni
Via Arenula, 70
00186 ROMA




TRASMESSA VIA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)


Angri lì, 26 gennaio 2010


Oggetto: richiesta informazioni per la tutela delle leggi della professione di geologo

Il sottoscritto Alessandro Cascone, nato a Napoli il 12/03/1968, in quanto regolarmente iscritto all’albo dei Geologi della Regione Campania con n. 2245, mette alla attenzione di codesto consiglio quanto segue:

Premesso che:
l’Area Generale di Coordinamento n. 15 “LLPP, OOPP, Attuazione, Espropriazione” della GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA, sotto il coordinamento del dr. geol. Italo Giulivo, pubblicava nel novembre 2009 il Vademecum intitolato “Denuncie di lavori (art. 2 L.R. 9/83) presso i Settori Provinciali del Genio Civile” redatto dall’ing. Sergio Caiazzo, dirigente del Servizio 02 - Difesa dal Rischio Sismico, e dall’ing. Nicola Di Benedetto, dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, dove al punto C.10 paragrafo 2 si dispone che: “Si rammenta che le prove geotecniche (in laboratorio) e le indagini geotecniche (in sito) devono obbligatoriamente essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/01 (cfr, par. 6.2.2)”.

Si fa notare che:
come già notificato (per conoscenza) a codesto consiglio con e-mail in data 03/12/2009 (una copia della quale si allega alla presente), non esiste ad oggi alcuna norma primaria di legge che obblighi a ricorrere a laboratori di alcun genere (ufficiali e non ufficiali) relativamente non solo alle indagini in sito (carotaggi, prove penetrometriche, indagini geofisiche) ma anche alle prove di laboratorio sia su terreni sia su rocce. Il Vademecum imposto dagli uffici dei Genio Civile della Regione Campania, senza forza né valore di legge alcuna, viola palesemente norme primarie e costituzionali che investono direttamente la figura del geologo, limitandone arbitrariamente ed illegittimamente, le sue competenze stabilita da legge dello Stato:

art. 41 Cost.
“L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.”


art. 41 DPR 328/01
“1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A (…)(dei geologi, ndr)
c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici; (…)
e) le indagini e la relazione geotecnica;(…)
l) le analisi, la caratterizzazione fisicomeccanica e la certificazione dei materiali geologici

Si rammenta, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che per la professione di geologo la distinzione tra attività di impresa e attività professionale non ha alcun senso, e questo alla stregua di un medico che possiede e utilizza un ecocardiografo o di un chimico che possiede ed utilizza un laboratorio di analisi, riferendosi, pertanto, esclusivamente ad attività per “conto proprio” e non per “conto terzi”. In tali condizioni qualsiasi limitazione della sfera delle competenze del geologo, in qualità di detentore di un diritto soggettivo ad esercitare un’attività professionale, bene costituzionalmente protetto, deve essere necessariamente stabilita da una legge dello Stato e da questa non ne può prescindere. Ogni limitazione fuori da questi contesti normativi risulterebbe, pertanto, affetta da vizi di legittimità per eccesso di potere e violazione di legge violando il principio della riserva di legge e determinando uno sviamento di potere così come già stabilito recentemente dal T.A.R. Lazio con sentenza 18 febbraio 2008 n. 1422, che accogliendo il ricorso dell’A.N.I.S.I.G. contro il Ministero dei Lavori Pubblici, annullava la Circolare 16 dicembre 1999 STC/349 per vizi di legittimità per eccesso di potere, per illogicità manifesta e violazione di legge, e per l’effetto ANNULLAVA non solo la Circolare 16 dicembre 1999 n. 349/STC (che stabiliva inizialmente i criteri di certificazione) ma anche l’articolo 8, comma 6, del DPR 21.4.1993 n. 246 (che inizialmente limitava la libera iniziativa economica anche alle attività relative ai laboratori di terre e rocce) e tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi (le varie autorizzazioni concesse ai laboratori pre-sentenza TAR 1422/2008 e dei quali si stanno accettando i certificati di analisi rigettando gli altri).
E’ noto allo scrivente la lettera di diffida di codesto consiglio agli organi responsabili di tale palese e illegittima discriminazione ma si rileva che in nessuna parte della stessa lettera viene richiamato il problema della grave violazione della legge professionale dei geologi (art. 4 L. 339/90 e art. 9 L. 112/62 collegata) ai sensi dell’art. 41 comma 1 lettere c), e) ed l) del DPR 328/01, come sopra richiamato, da parte degli uffici dei Genio Civile della Regione Campania.

Per quanto sopra richiamato:
dato che l’art. 9 della L. 112/63 a cui rimanda l’art. 4 della L. 339/90 stabilisce che codesto consiglio “cura l’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione” ovvero “vigila per la tutela del titolo professionale”, è presumibile pensare che lo stesso abbia già intrapreso una rapida azione legale in difesa della professione del geologo nei modi e nelle sedi opportune e pertanto lo scrivente chiede di conoscere gli estremi dell’azione in fieri, essendo l’atto in oggetto gravemente lesivo, in quanto illegittimamente limitante, delle competenze professionali dei geologi ai sensi dell’art. 41 comma 1 lett. c), e) ed l) del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 poiché di fatto blocca allo scrivente e a tutti i geologi campani rispettosi della legge la propria attività professionale, che si basa (con notevole abbattimento di costo e relativa concorrenzialità) ANCHE sulla possibilità di usufruire “in proprio” di indagini e prove senza dover ricorrere, con aggravio di spesa e perdita di concorrenzialità, a società di servizi falsamente risultanti ancora accreditate ai sensi dell’art. 59 DPR 380/01 che, come spiegato nella lettera allegata alla presente, e alla quale si rimanda, non determina alcun obbligo sulla presentazione di certificati relativi ad indagini su terre e rocce né tanto meno su indagini in sito e prove geofisiche.

in allegato:
Lettera al Ministro delle Infrastrutture


Distinti saluti
dr. geol. Alessandro Cascone

martedì 12 gennaio 2010

Comunicazione CSLLPP per la questione laboratori autorizzati

Pubblicata la nuova comunicazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici:


]A seguito della sentenza del TAR Lazio n.1422 del 18.02.2008, che ha annullato la Circolare 16.12.1999, n.349/STC, recante “D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, art. 8, comma 6 - Concessione ai laboratori per lo svolgimento delle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce ed il rilascio dei relativi certificati ufficiali”, il Servizio tecnico centrale ha provvisoriamente sospeso l’attività di rilascio delle autorizzazioni riguardanti i laboratori di prove geotecniche in argomento In ordine a tale questione il Servizio ha chiesto chiarimenti all’Ufficio Legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale ha evidenziato che:- le autorizzazioni ai laboratori non ufficiali per l’effettuazione di prove geotecniche, rilasciate prima della citata sentenza del TAR Lazio n.1422/2008, non sono da ritenersi annullate dalla sentenza stessa e conservano, pertanto, la loro efficacia;- la citata sentenza del TAR Lazio n.1422/2008 non ha fatto venire meno la necessità di autorizzazione per i laboratori non ufficiali che effettuano prove geotecniche, autorizzazione che è contemplata da una norma primaria e, segnatamente, dall’art.59, comma 2, del DPR 380/2001;- conserva validità ed efficacia il punto 6.2.2. del DM 14 gennaio 2008, a tenore del quale le indagini e le prove geotecniche devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art.59 del DPR 380/2001;- le nuove autorizzazioni possono essere rilasciate secondo i criteri che garantiscono la concorrenza, nel rispetto della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12-12-2006, n. 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.Pertanto, si informa che - nelle more dell’emanazione di una nuova Circolare - il Servizio tecnico centrale ha ripreso l’attività istruttoria relativa alle istanze riguardanti il rilascio di nuove autorizzazioni e quelle di rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate e di prossima scadenza.

http://www.cslp.it/cslp/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=1


Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12-12-2006, n. 2006/123/CE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:IT:PDF